(a) Il direttore di un ospedale può ricevere e trattenere come paziente qualsiasi persona che si presume sia malata di mente e abbia bisogno di cure e trattamenti involontari su certificato di due medici esaminatori, accompagnato da una domanda di ammissione di tale persona. L’esame può essere condotto congiuntamente, ma ogni medico esaminatore deve eseguire un certificato separato.
(b) Tale domanda deve essere stata eseguita entro dieci giorni prima di tale ammissione. Può essere eseguita da una qualsiasi delle seguenti persone:
1. qualsiasi persona con la quale la persona che si presume essere malata di mente risiede.
2. il padre o la madre, il marito o la moglie, il fratello o la sorella, o il figlio di una di queste persone o il parente disponibile più vicino.
3. il comitato di questa persona.
4. un funzionario di qualsiasi istituzione o agenzia di beneficenza pubblica o ben riconosciuta o casa di riposo, compreso, ma non limitato al sovrintendente di un impianto correzionale, come tale termine è definito nel paragrafo (a) della sottodivisione quattro della sezione due della legge di correzione, nel cui istituto la persona presunta malata di mente risiede e il designato autorizzato dal commissario del dipartimento delle correzioni e della supervisione comunitaria responsabile della supervisione comunitaria nella regione in cui tale persona presunta malata di mente è stata rilasciata a qualsiasi forma di supervisione dopo la carcerazione.
5. il direttore dei servizi comunitari o il funzionario dei servizi sociali, come definito nella legge sui servizi sociali, della città o della contea in cui tale persona può trovarsi.
6. il direttore dell’ospedale o di un ospedale generale, come definito nell’articolo ventotto della legge sulla sanità pubblica, in cui il paziente è ricoverato.
7. il direttore o la persona responsabile di una struttura che fornisce assistenza agli alcolisti, o ai tossicodipendenti o alle persone dipendenti da sostanze.
8. il direttore della divisione per la gioventù, agendo in conformità con le disposizioni della sezione cinquecento nove della legge esecutiva.
9. soggetto ai termini di qualsiasi ordine del tribunale o qualsiasi strumento eseguito ai sensi della sezione trecento ottantaquattro-a della legge sui servizi sociali, un funzionario dei servizi sociali o agenzia autorizzata che ha, ai sensi della legge sui servizi sociali, cura e custodia o tutela e custodia di un bambino di età superiore ai sedici anni.
10. soggetto ai termini di qualsiasi ordine del tribunale una persona o ente che ha la custodia di un bambino in virtù di un ordine emesso ai sensi della sezione settecentocinquantasei o millecinquantacinque del family court act.
11. 11. Uno psichiatra qualificato che sta supervisionando il trattamento o curando tale persona per una malattia mentale in una struttura autorizzata o gestita dall’ufficio di salute mentale.
(c) Tale domanda deve contenere una dichiarazione dei fatti su cui si basa la dichiarazione di malattia mentale e la necessità di cure e trattamenti e deve essere eseguita sotto pena di spergiuro, ma non richiede la firma di un notaio.
(d) Prima che un medico esaminatore completi il certificato di esame di una persona per cure e trattamenti involontari, egli deve considerare forme alternative di cura e trattamento che potrebbero essere adeguate a provvedere ai bisogni della persona senza richiedere il ricovero involontario. Se il medico esaminatore sa che la persona che sta esaminando per cure e trattamenti involontari è stata sottoposta a un trattamento precedente, egli deve, per quanto possibile, consultarsi con il medico o lo psicologo che ha fornito tale trattamento precedente prima di compilare il suo certificato. Nulla in questa sezione proibisce o invalida qualsiasi ammissione involontaria fatta in conformità con le disposizioni di questo capitolo.
(e) Il direttore dell’ospedale dove tale persona viene portata farà in modo che tale persona sia esaminata immediatamente da un medico che deve essere un membro del personale psichiatrico di tale ospedale diverso dai medici esaminatori originali il cui certificato o i certificati hanno accompagnato la domanda e, se tale persona è trovata ad avere bisogno di cure e trattamenti involontari, può essere ammessa come paziente come qui previsto.
(f) Dopo l’ammissione in un ospedale, nessun paziente può essere inviato a un altro ospedale con qualsiasi forma di ammissione involontaria, a meno che il servizio legale di igiene mentale ne sia stato informato.
(g) Le domande di ammissione involontaria di pazienti a strutture di trattamento residenziale per bambini e giovani o il trasferimento di pazienti ammessi involontariamente a tali strutture possono essere esaminate dall’ufficio o dal commissario designato che serve tale struttura in conformità alla sezione 9.51 di questo articolo e in consultazione con la struttura di trattamento residenziale che riceve un’ammissione involontaria o il trasferimento di un paziente ammesso involontariamente.
(h) Se una persona viene esaminata e determinata come malata di mente, il fatto che tale persona soffra di abuso di alcol o sostanze non preclude l’impegno ai sensi di questa sezione.
(i) Dopo che una domanda di ammissione di una persona è stata completata ed entrambi i medici hanno esaminato tale persona e certificato separatamente che è malata di mente e ha bisogno di cure e trattamenti involontari in un ospedale, uno dei due medici è autorizzato a richiedere agli ufficiali di pace, quando agiscono in conformità ai loro doveri speciali, o agli agenti di polizia, che sono membri di un dipartimento o forza di polizia autorizzata o di un dipartimento dello sceriffo, di prendere in custodia e trasportare tale persona in un ospedale per determinare dal direttore se tale persona si qualifica per l’ammissione ai sensi di questa sezione. Su richiesta di uno dei due medici, un servizio di ambulanza, come definito dalla sottodivisione due della sezione tremila uno della legge sulla salute pubblica, è autorizzato a trasportare tale persona in un ospedale per la determinazione da parte del direttore se tale persona si qualifica per il ricovero ai sensi della presente sezione.