I materiali offerti su e attraverso questo sito web sono forniti solo a scopo informativo, e sono ritenuti accurati, ma non sono destinati ad essere e non devono essere considerati o considerati come una consulenza legale su qualsiasi argomento o questione specifica. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento non riflettono le opinioni legali di Photography Bay o dei suoi autori e non sono intese come una sollecitazione o per rendere consigli legali. Se pensi di avere un problema legale riguardante la fotografia o i tuoi diritti come fotografo, cerca il consiglio di un avvocato esperto nella giurisdizione in cui vivi.
Questa pagina è un lavoro in corso. Cercherò di individuare le leggi relative alla fotografia per le giurisdizioni di tutti gli Stati Uniti e di pubblicarle qui su questa pagina. In alcuni casi, come vedrete, piuttosto che cercare di riassumere la legge o postare il linguaggio degli statuti, vi rimanderò a una fonte esterna che è rilevante per l’argomento in questione. Se avete un suggerimento o una direzione, sono tutto orecchie.
Come risorsa generale di argomenti frequenti e in via di sviluppo, consiglio vivamente di leggere il blog Photo Attorney di Carolyn Wright.
Copyright per fotografi – Il copyright è spesso uno dei primi argomenti che viene fuori per quanto riguarda la fotografia e la legge. Piuttosto che rigurgitare ciò che innumerevoli altri hanno già scritto, permettetemi semplicemente di pubblicare alcune fonti per la vostra considerazione e revisione:
- United States Copyright Office: Questo dovrebbe essere un gioco da ragazzi. C’è una ricchezza di informazioni disponibili attraverso il sito web del Copyright Office. Ha una pagina introduttiva al copyright, che include tutto, da “Cos’è il copyright?” ai moduli necessari per richiedere il vostro copyright. C’è anche un tutorial su come registrare un’opera di arti visive (una foto) e, se siete dei veri nerd, potete essere come me e iscrivervi a NewsNet per ricevere aggiornamenti su udienze, scadenze per i commenti, regolamenti nuovi e proposti, nuove pubblicazioni e altri argomenti legati al copyright. Usa il sito, le nostre tasse lo pagano.
- NatureScapes.net – Come registrare i diritti d’autore delle tue foto: Parlando di Carolyn Wright, questa è una grande introduzione/tutorial che, come implica il titolo, spiega come registrare i diritti d’autore per le vostre foto.
- ASMP’s Copyright Application Tutorial: L’American Society of Media Photographers ha un tutorial approfondito per la domanda di copyright (non l’indice sulla destra della pagina).
Liberatorie per modelli (e proprietà)
- Molte persone sono confuse quando si tratta di liberatorie per modelli (ad esempio, perché sono necessarie, se è possibile registrare il copyright, ecc.) Le liberatorie dei modelli sono un diverso animale a sé stante. In particolare, una liberatoria del modello è necessaria per quanto riguarda i diritti del soggetto della foto alla privacy e all’uso commerciale della sua immagine.
- ASMP’s Model Release Tutorial: Come sopra, questo è un riferimento pratico per imparare le corde sul perché una liberatoria del modello è importante. Se sei un membro dell’ASMP, hanno dei moduli di esempio da usare.
- DP Corner – Sample Releases: Alcune liberatorie campione. Non posso commentare la loro qualità, ma sono là fuori.
- Baja.com – Model Release Primer: Un piccolo manuale pratico sulle liberatorie dei modelli e perché ne avete bisogno. Va un po’ più in dettaglio sul perché ne hai bisogno, discutendo i vari illeciti che commetti se non ne usi uno.
Misc. Law Resources
State-by-State Guide to Photography at Polling Places
Get the Photographer’s Rights .PDF Flyer for your photobag.
How to Use Images Online – Breve post da Pocket-Lint.
Come fotografare la polizia e non andare in prigione
Risorse Stato per Stato
Si prega di notare che questa sezione è un work-in-progress e rimarrà tale per qualche tempo. Se hai informazioni specifiche riguardo a particolari stati, per favore passale a [email protected]. Qualsiasi suggerimento o aiuto è apprezzato.
Leggi sulla fotografia in Alabama
Leggi sulla fotografia in Alaska
Arizona
- 13-3019. Fotografare, videoregistrare, filmare o registrare digitalmente o visualizzare in modo surrettizio; esenzioni; classificazione; definizioni
A. E’ illegale per qualsiasi persona fotografare consapevolmente, filmare, registrare digitalmente o con qualsiasi altro mezzo visualizzare segretamente, con o senza un dispositivo, un’altra persona senza il consenso di tale persona in una delle seguenti circostanze:
1. In una toilette, bagno, spogliatoio, camera da letto o altro luogo dove la persona ha una ragionevole aspettativa di privacy e la persona sta urinando, defecando, vestendosi, svestendosi, nuda o coinvolta in un rapporto sessuale o contatto sessuale.
2. In un modo che direttamente o indirettamente cattura o permette la visione dei genitali della persona, natica o seno femminile, sia vestita o non vestita, che non è altrimenti visibile al pubblico.
B. E’ illegale divulgare, mostrare, distribuire o pubblicare una fotografia, videocassetta, film o registrazione digitale fatta in violazione della sottosezione A di questa sezione senza il consenso o la conoscenza della persona ritratta.
C. Questa sezione non si applica a:
1. Fotografare, videoregistrare, filmare o registrare digitalmente per scopi di sicurezza se l’avviso dell’uso di fotografare, videoregistrare, filmare o apparecchiature di registrazione digitale è chiaramente affisso nel luogo e il luogo è uno in cui la persona ha una ragionevole aspettativa di privacy.
2. Fotografare, videoregistrare, filmare o registrare digitalmente da parte di funzionari correzionali per motivi di sicurezza o in connessione con l’indagine di presunta cattiva condotta di persone nei locali di un carcere o di una prigione.
3. Fotografare, videoregistrare, filmare o registrare digitalmente da parte di agenti delle forze dell’ordine ai sensi di un’indagine, che è altrimenti legale.
4. L’uso di un dispositivo di monitoraggio dei bambini come definito nella sezione 13-3001.
D. Una violazione della sottosezione A o B di questa sezione è un reato di classe 5.
E. Nonostante la sottosezione D di questa sezione, una violazione della sottosezione A o B di questa sezione che non comporta l’uso di un dispositivo è un reato di classe 6, tranne che una seconda o successiva violazione della sottosezione A o B di questa sezione che non comporta l’uso di un dispositivo è un reato di classe 5.
F. Nonostante la sottosezione D di questa sezione, una violazione della sottosezione B di questa sezione è un reato di classe 4 se la persona raffigurata è riconoscibile.
G. Ai fini di questa sezione, “contatto sessuale” e “rapporto sessuale” hanno lo stesso significato previsto nella sezione 13-1401.
- 12-651. Legge sulla pubblicazione unica uniforme
A. Nessuna persona potrà avere più di una causa di risarcimento per diffamazione, calunnia, invasione della privacy o qualsiasi altro illecito fondato su una singola pubblicazione, esposizione o dichiarazione, come una singola edizione di un giornale, libro o rivista, una singola presentazione ad un pubblico, una singola trasmissione alla radio o alla televisione o una singola esposizione di un film. Il recupero in qualsiasi azione include tutti i danni per qualsiasi illecito di questo tipo subito dall’attore in tutte le giurisdizioni.
B. Una sentenza in qualsiasi giurisdizione a favore o contro l’attore nel merito di un’azione di risarcimento danni fondata su una singola pubblicazione, esibizione o dichiarazione come descritto nella sottosezione A impedisce qualsiasi altra azione di risarcimento danni da parte dello stesso attore contro lo stesso convenuto fondata sulla stessa pubblicazione, esibizione o dichiarazione.
C. Questa sezione deve essere interpretata in modo da realizzare il suo scopo di rendere uniforme la legge di quegli stati o giurisdizioni che la emanano.
D. Questa sezione può essere citata come l’atto di pubblicazione unico uniforme.
- 20-445. Diffamazione
Nessuno può fare, pubblicare, diffondere o far circolare, direttamente o indirettamente, o aiutare, favorire o incoraggiare la realizzazione, la pubblicazione, la diffusione o la circolazione di qualsiasi dichiarazione orale o scritta o di qualsiasi opuscolo, circolare, articolo o letteratura che sia falso o falso, materiale di vendita o letteratura che sia falso o maliziosamente critico o dispregiativo della condizione finanziaria di un assicuratore, e che sia calcolato per danneggiare qualsiasi persona impegnata nell’attività assicurativa, o qualsiasi società o gruppo nazionale costituito ai sensi di questo codice allo scopo di diventare un assicuratore. Questa disposizione non deve essere considerata come una limitazione del diritto, legalmente esercitato, di giornali, riviste, stazioni radio e televisive, e simili media pubblici per la diffusione di notizie, obiettivamente di pubblicare e diffondere notizie.
Arkansas
California
- Fotogrammi e permessi negli USA e in California: Una risorsa piuttosto completa che delinea la necessità di permessi in California e altrove negli Stati Uniti.
Colorado
- 18-7-801. Invasione criminale della privacy.
(1) Una persona che consapevolmente scatta una fotografia delle parti intime di un’altra persona, come definito nella sezione 18-3-401(2), senza il consenso di quella persona, in una situazione in cui la persona fotografata ha una ragionevole aspettativa di privacy, commette invasione criminale della privacy.
(2) La violazione criminale della privacy è un reato di classe 2.
(3) Ai fini della presente sezione, “fotografia” include una fotografia, un film, una videocassetta, una stampa, un negativo, una diapositiva o altro materiale visivo riprodotto meccanicamente, elettronicamente, digitalmente o chimicamente.
- 18-3-401(2). “Parti intime” significa i genitali esterni o il perineo o l’ano o le natiche o il pube o il seno di qualsiasi persona.
Connecticut
- CAPITOLO 737 – PRATICHE DI VENDITA FOTOGRAFICA INGIUSTE – Sez. 42-116. Pratiche vietate.
(a) Come usato in questa sezione, (1) “membro dell’industria” significa qualsiasi persona, azienda, società o organizzazione impegnata nell’attività di prendere e vendere fotografie che sono prodotti dell’industria e (2) “prodotti dell’industria” significa fotografie di esseri umani, duplicati, ingrandimenti e riduzioni di fotografie e le cornici e gli accessori che sono venduti in combinazione con la vendita di tali fotografie, ma non include fotografie utilizzate principalmente in mostre teatrali, trasmissioni televisive, pubblicazioni, film o pubblicità commerciale.
(b) In relazione alla vendita, all’offerta di vendita, alla sollecitazione di ordini o alla distribuzione di prodotti dell’industria, è una pratica commerciale sleale per un membro dell’industria fare qualsiasi rappresentazione che sia ragionevolmente calcolata per ingannare gli acquirenti o i potenziali acquirenti (1) riguardo alle dimensioni, alla qualità, al tipo di finitura, alla lavorazione o al prezzo di un prodotto dell’industria, (2) riguardo all’esperienza o alla competenza di un membro dell’industria o del suo dipendente nel prendere o trattare le fotografie che sono prodotti dell’industria, (3) riguardo alle attrezzature e agli impianti utilizzati da un membro dell’industria, (4) riguardo alla natura, al tipo, all’estensione o al volume d’affari di un membro dell’industria, (5) riguardo all’inclusione di un prodotto dell’industria in un’esposizione, (6) riguardo alle garanzie sui prodotti dell’industria, (7) non stipulando le condizioni e i requisiti che regolano la selezione dei vincitori del concorso e l’esatta natura e importo dei premi, (8) utilizzando un’offerta “gratuita” o coupon che fanno riferimento a “date limitate” e “uno per famiglia” o altre limitazioni simili che non esistono, e che non mostrano se devono essere effettuati acquisti aggiuntivi per ricevere l’offerta “gratuita” o l’offerta fatta sul coupon, (9) esponendo a potenziali clienti come campioni di lavoro fotografie o immagini che non sono in realtà rappresentative delle immagini prodotte e vendute dall’espositore di tali campioni o rappresentando, direttamente o implicitamente, che una fotografia da realizzare e consegnare sarà uguale per tipo, qualità e lavorazione ai campioni mostrati al cliente, a meno che l’immagine consegnata sia, di fatto, uguale per qualità e lavorazione al campione mostrato ai clienti, (10) rappresentando o sottintendendo che un prodotto industriale può essere acquistato per un prezzo specificato quando non è così o rappresentando o implicando che un prodotto industriale è offerto in vendita ad un prezzo ridotto o ad un risparmio speciale quando il prezzo ridotto o il risparmio dichiarato non è basato sul prezzo di vendita abituale e consueto del prodotto in vigore immediatamente prima di tale rappresentazione, o rappresentando altrimenti i prezzi o le condizioni di vendita dei prodotti industriali in modo tale da fuorviare o ingannare gli acquirenti o i potenziali acquirenti, (11) vendendo o offrendo consapevolmente in vendita qualsiasi prodotto industriale a un prezzo inferiore al suo costo per il venditore come “prodotto in perdita” utilizzato per indurre, e venduto solo in combinazione con, l’acquisto di altre merci sulle quali il venditore recupera tale perdita, quando tale pratica ha la tendenza o l’effetto di fuorviare o ingannare il pubblico degli acquirenti, (12) (A) imitando o facendo imitare, (A) imitando o facendo imitare, o promuovendo direttamente o indirettamente l’imitazione, i marchi di fabbrica, le denominazioni commerciali o altri simboli o segni di identificazione di proprietà esclusiva di altri membri dell’industria in modo tale da indurre in errore o ingannare gli acquirenti, i potenziali acquirenti o il pubblico degli acquirenti, o (B) utilizzando qualsiasi denominazione commerciale, ragione sociale, marchio o altra denominazione commerciale che abbia la tendenza o l’effetto di indurre in errore o ingannare gli acquirenti o i potenziali acquirenti in merito al carattere nome, la natura o l’origine di qualsiasi prodotto dell’industria, o di qualsiasi materiale utilizzato, o che sia falso o fuorviante in qualsiasi aspetto materiale, o (13) offrendo o dando premi, premi o regali in relazione alla vendita o all’offerta in vendita di prodotti dell’industria, o come incentivo alla stessa, per mezzo di un gioco d’azzardo o di una lotteria. Sarà anche una pratica sleale per un membro dell’industria non rivelare quando la fotografia di un prodotto dell’industria ha una forma e un design tali da poter essere usata solo in una cornice speciale non disponibile in generale, ma che può essere acquistata dal membro dell’industria che fotografa. Le pratiche commerciali sleali non devono essere utilizzate nelle presentazioni promozionali di vendita di un membro dell’industria come dichiarazione o marchio su un prodotto dell’industria o sul suo involucro o come dichiarazione orale fatta da un membro dell’industria, dal suo dipendente o agente.
(c) Qualsiasi membro dell’industria che si impegna intenzionalmente in o aiuta, costringe o induce un altro a impegnarsi intenzionalmente in una pratica commerciale sleale, come definito in questa sezione, deve essere multato non meno di cento dollari e non più di mille dollari o imprigionato non più di un anno o essere sia multato che imprigionato.
(d) Se un’azione civile è intentata da qualsiasi persona, impresa o società che è o potrebbe essere danneggiata da tali atti, il tribunale può concedere un’ingiunzione per prevenire ulteriori violazioni di questa sezione e può valutare un risarcimento non superiore a cinquemila dollari in luogo dei danni effettivi contro tale violazione, e tale risarcimento non sarà considerato come una sanzione.
- CAPITOLO 737a – CONSEGNE ARTISTA-DEMARTISTA – Sez. 42-116k. Definizioni. Ai sensi del presente capitolo:
(a) “Artista” indica il creatore di un’opera d’arte.
(b) “Commerciante d’arte” indica una persona, società, ditta, associazione, società a responsabilità limitata o società diversa da una casa d’aste pubbliche che si impegna a vendere un’opera d’arte.
(c) “Mittente” indica un artista o qualsiasi persona, società di persone, impresa, associazione, società a responsabilità limitata o società che consegna un’opera d’arte ad un commerciante d’arte ai fini della vendita, o dell’esposizione e della vendita, al pubblico su commissione o compenso o altra base di compensazione.
(d) “Destinatario” significa un commerciante d’arte che riceve e accetta un’opera d’arte da un mittente ai fini della vendita, o dell’esposizione e della vendita, al pubblico su commissione o commissione o altra base di compenso.
(e) “Belle arti” significa (1) un’opera d’arte visiva come un dipinto, una scultura, un disegno, un mosaico o una fotografia; (2) un’opera di calligrafia; (3) un’opera d’arte grafica come un’acquaforte, una litografia, una stampa offset, una serigrafia o altre opere di natura simile; (4) artigianato come l’artigianato in argilla, tessuto, fibra, legno, metallo, plastica, vetro o materiali simili; e (5) un lavoro in mezzi misti come un collage o qualsiasi combinazione dei mezzi d’arte precedenti.
- CAPITOLO 737a – CONSEGNE DI ARTISTI E COMMERCIALI D’ARTE – Sez. 42-116l. Rapporto di consegna. Avviso. Proventi delle vendite tenute in custodia. Requisiti del contratto.
(a) Ogni volta che un mittente consegna o fa consegnare un’opera d’arte ad un destinatario ai fini della vendita, o dell’esposizione e vendita, al pubblico su commissione, onorario o altra base di compenso, la consegna e l’accettazione della stessa da parte del mercante d’arte è considerata “in conto vendita” e tale destinatario è da allora in poi considerato agente di tale mittente rispetto a detta opera d’arte.
(b) Ogni volta che un mittente consegna o fa consegnare un’opera d’arte ad un destinatario, tale mittente deve darne avviso al pubblico apponendo su tale opera d’arte un cartello o un’etichetta che indichi che tale opera d’arte viene venduta in base ad un contratto di consegna, o tale mittente deve affiggere un cartello chiaro e ben visibile nella sede del destinatario che indichi che alcune opere d’arte vengono vendute in base ad un contratto di consegna.
(c) Il ricavato della vendita di un’opera d’arte è tenuto in custodia dal destinatario a beneficio del mittente. Tali proventi devono essere applicati in primo luogo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto al mittente.
(d) Qualsiasi disposizione di un contratto o accordo in cui il mittente rinuncia a qualsiasi delle disposizioni di questa sezione o della sezione 42-116m è nulla.
- CAPITOLO 737a – CONSEGNE ARTISTA-CESSIONARIO D’ARTE – Sezione 42-116m. Disposizioni contrattuali.
Ogni volta che un destinatario accetta un’opera d’arte allo scopo di vendere o esporre e vendere al pubblico su commissione, onorario o altra base di compenso, ci deve essere un contratto scritto o un accordo tra il mittente e il destinatario che deve includere, ma non essere limitato alle seguenti disposizioni: (a) Che il ricavato della vendita dell’opera d’arte sarà consegnato al mittente ad un orario concordato dal mittente e dal destinatario; (b) Che il destinatario sarà responsabile del valore dichiarato dell’opera d’arte in caso di perdita o danno a tale opera d’arte mentre è in possesso di tale destinatario; (c) che l’opera d’arte sarà venduta dal destinatario solo per un importo almeno uguale a quello concordato dal mittente per iscritto; (d) che l’opera d’arte potrà essere usata o esposta dal destinatario o da altri solo con il previo consenso scritto del mittente e solo se l’artista è riconosciuto in tale uso o esposizione.
- CAPITOLO 737c – CONSERVAZIONE DELL’ARTE E DIRITTI DEGLI ARTISTI – Sez. 42-116s. Definizioni. Come usato in questa sezione e nella sezione 42-116t:
(1) “Artista” significa l’individuo che crea un’opera d’arte.
(2) “Opera d’arte” significa qualsiasi disegno; dipinto; scultura; mosaico; fotografia; opera di calligrafia; opera d’arte grafica, compresa qualsiasi incisione, litografia, stampa offset, serigrafia o altra opera d’arte grafica; opera artigianale in argilla, tessuto, fibra, metallo, plastica o altro materiale; opera d’arte in mezzi misti, compreso qualsiasi collage, assemblaggio o altra opera che combina uno qualsiasi dei mezzi artistici nominati in questa definizione, o che combina uno di detti mezzi con altri mezzi; o un master da cui possono essere fatte copie di un’opera artistica, come uno stampo o un negativo fotografico, con un valore di mercato di almeno duemilacinquecento dollari; a condizione che l’opera d’arte non includa (A) un lavoro commissionato preparato sotto contratto per uso commerciale o pubblicitario, a condizione che l’artista, prima di creare l’opera, abbia firmato un accordo che dichiara che tale opera sarà un lavoro commissionato che può essere modificato senza consenso; (B) un lavoro preparato da un dipendente nell’ambito delle sue funzioni di lavoro.
(3) “Persona” significa un individuo, società di persone, società a responsabilità limitata, associazione o altro gruppo, comunque organizzato.
- CAPITOLO 737c – CONSERVAZIONE DELL’ARTE E DIRITTI DEGLI ARTISTI – Sez. 42-116t. Alterazione dell’opera d’arte vietata. Diritti dell’artista. Applicazione. Rinuncia ai diritti. Termini di limitazione della responsabilità.
(a) Nessuna persona, tranne un artista che possiede un’opera d’arte che l’artista ha creato, può intenzionalmente commettere, o autorizzare la commissione intenzionale di qualsiasi deturpazione fisica o alterazione di un’opera d’arte.
(b) L’artista conserva in ogni momento il diritto di rivendicare la paternità dell’opera.
(c) Per attuare i diritti creati dalla sezione 42-116s e da questa sezione, l’artista può avviare un’azione per recuperare o ottenere uno dei seguenti: (1) un provvedimento ingiuntivo, (2) danni effettivi, (3) onorari ragionevoli di avvocati e periti, e (4) qualsiasi altro provvedimento che il tribunale ritenga opportuno.
(d) I diritti e i doveri creati dalla sezione 42-116s e da questa sezione: (1) Esistono, per quanto riguarda l’artista, o se qualsiasi artista è deceduto, il suo erede, legatario o rappresentante personale designato, fino al cinquantesimo anniversario della morte di tale artista, (2) esiste in aggiunta a qualsiasi altro diritto e dovere che può essere applicabile a partire dal 1 ° ottobre 1988, e (3) salvo quanto previsto nella sottosezione (e) di questa sezione, non può essere rinunciato se non con un atto scritto che prevede espressamente tale, che è firmato dall’artista.
(e) Se un’opera d’arte non può essere rimossa da un edificio senza sostanziale deturpamento fisico o alterazione di tale opera, i diritti e i doveri creati ai sensi della presente sezione, a meno che non siano espressamente riservati da un atto scritto firmato dal proprietario di tale edificio eseguito e testimoniato nello stesso modo previsto per gli atti nella sezione 47-5 e correttamente registrato, si considerano rinunciati. Tale strumento, se correttamente registrato, sarà vincolante per i successivi proprietari di tale edificio.
(f) Nessuna azione può essere mantenuta per far valere qualsiasi responsabilità ai sensi della sezione 42-116s e di questa sezione a meno che non sia presentata entro tre anni dall’atto denunciato o un anno dopo la scoperta di tale atto, se più lungo, tranne che nessuna azione può essere presentata più di dieci anni dalla data dell’atto denunciato.
(g) Le disposizioni della sezione 42-116s e della presente sezione si applicano alle opere d’arte create a partire dal 1° ottobre 1988.
- CAPITOLO 952 – CODICE PENALE: REATI – 53a-189a. Voyeurismo: Reato di classe D.
(a) Una persona è colpevole di voyeurismo quando, (1) con malizia, tale persona consapevolmente fotografa, filma, riprende o registra l’immagine di un’altra persona (A) senza la conoscenza e il consenso di tale altra persona, (B) mentre tale altra persona non è in vista, e (C) in circostanze in cui tale altra persona ha una ragionevole aspettativa di privacy, o (2) con l’intento di suscitare o soddisfare il desiderio sessuale di tale persona o di qualsiasi altra persona, tale persona consapevolmente fotografa, filma, videoregistra o altrimenti registra l’immagine di un’altra persona (A) senza la conoscenza e il consenso di tale altra persona, (B) mentre tale altra persona non è in vista, e (C) in circostanze in cui tale altra persona ha una ragionevole aspettativa di privacy.
(b) Il voyeurismo è un reato di classe D.
- CAPITOLO 952 – CODICE PENALE: REATI – Sez. 53a-189b. Diffusione di materiale voyeuristico: Reato di classe D.
(a) Una persona è colpevole di diffusione di materiale voyeuristico quando tale persona diffonde una fotografia, film, videocassetta o altra immagine registrata di un’altra persona senza il consenso di tale altra persona e sapendo che tale fotografia, film, videocassetta o immagine è stata presa, fatta o registrata in violazione della sezione 53a-189a.
(b) Diffondere materiale voyeuristico è un reato di classe D.
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
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