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Equitable Adjustments (MAR 2019)

(a) Questa clausola regola la determinazione degli adeguamenti equi a cui il contraente può avere diritto in base alla clausola “Changes” prescritta da FAR 52.243-4, la clausola “Changes and Changed Conditions” prescritta da FAR 52.243-5, la clausola “Differing Site Conditions” prescritta da FAR 52.236-2, e qualsiasi altra disposizione di questo contratto che consente il diritto a un adeguamento equo. Questa clausola non governa la determinazione del sollievo dell’appaltatore ammissibile sotto la clausola “Sospensione del lavoro” prescritta da FAR 52.242-14.

(b) Su richiesta scritta dell’ufficiale contraente, l’appaltatore deve presentare una proposta, in conformità con i requisiti stabiliti nel presente documento, per un adeguamento equo al contratto per modifiche o altre condizioni che possono dare diritto ad un adeguamento equo. Se l’Appaltatore ritiene che un ordine orale o scritto sia una modifica del contratto, deve presentare prontamente all’Ufficiale Contrattuale una proposta di adeguamento equo attribuibile a tale modifica considerata. La proposta deve anche essere conforme ai requisiti stabiliti nel presente documento.

(c) La proposta deve essere presentata entro il tempo specificato nella clausola “Modifiche”, “Modifiche e condizioni modificate”, o “Differenti condizioni del sito”, a seconda dei casi, o altro tempo che può essere ragionevolmente richiesto dall’Ufficiale di Contratto.

(d) Le proposte di adeguamenti equi, comprese le richieste di adeguamento senza costi della data di completamento richiesta dal contratto, devono includere una ripartizione dettagliata dei seguenti elementi, come applicabile:

(1) Costi diretti.

(2) maggiorazioni.

(3) Modifica del tempo di completamento specificato nel contratto.

(e) Costi diretti. L’appaltatore deve identificare separatamente ogni elemento di lavoro cancellato e aggiunto associato alla modifica o altra condizione che dà diritto a un adeguamento equo, compresi gli aumenti o le diminuzioni al lavoro invariato influenzato dalla modifica. Per ogni voce di lavoro così identificata, l’Appaltatore deve proporre per sé e, se del caso, i suoi primi due livelli di subappaltatori, i seguenti costi diretti:

(1) Costo del materiale suddiviso per mestiere, fornitore, descrizione del materiale, quantità di unità di materiale, e il costo unitario (compresi tutti gli oneri di produzione associati con la fabbricazione del materiale e il costo della consegna al sito, a meno che non separatamente dettagliate);

(2) Costo del lavoro suddiviso per mestiere, datore di lavoro, occupazione, quantità di ore di lavoro, e gravato tasso di lavoro orario, insieme con la descrizione degli oneri di lavoro applicati (al netto delle spese generali del datore di lavoro, profitto, e qualsiasi costo del lavoro oneri portato in tasso generale del datore di lavoro);

(3) Costo delle attrezzature necessarie per eseguire il lavoro, identificato con il materiale da collocare o l’operazione da eseguire;

(4) Costo della preparazione e/o revisione dei disegni d’officina e di altre presentazioni con i dettagli di cui ai paragrafi (e)(1) e (e)(2) di questa clausola;

(5) Costi di consegna, se non inclusi nei costi unitari dei materiali;

(6) Costi relativi al tempo non identificati separatamente come costi diretti, e non inclusi nelle tariffe generali dell’Appaltatore o dei subappaltatori, come specificato nel paragrafo (g) della presente clausola; e

(7) Altri costi diretti.

(f) I costi di margine dei subappaltatori al di sotto del secondo livello possono essere trattati come altri costi diretti di un subappaltatore di secondo livello, a meno che l’Ufficiale Appaltante non richieda una ripartizione dettagliata ai sensi del paragrafo (i) della presente clausola.

(g) Estensioni di tempo e costi relativi al tempo. L’appaltatore deve proporre una tariffa giornaliera per i costi legati al tempo di ogni impresa durante il periodo interessato, e, per ogni impresa, l’aumento o la diminuzione del numero di giorni di lavoro della prestazione attribuibile al cambiamento o ad altre condizioni che danno diritto ad un adeguamento equo, con analisi di supporto. Il diritto al tempo e ai costi legati al tempo è determinato come segue:

(1) Gli aumenti o le diminuzioni dei costi legati al tempo di un’impresa sono ammessi solo se tale aumento o diminuzione deriva necessariamente ed esclusivamente dalla modifica o da un’altra condizione che dà diritto a un’equa correzione.

(2) L’appaltatore non ha diritto a un’estensione del tempo o al recupero dei propri costi legati al tempo se non nella misura in cui tale modifica o altra condizione causa necessariamente ed esclusivamente l’estensione della sua durata di esecuzione oltre la data di completamento specificata nel contratto.

(3) I costi possono essere caratterizzati come costi legati al tempo solo se sono sostenuti esclusivamente per sostenere l’esecuzione di questo contratto e l’aumento o la diminuzione di tali costi dipende esclusivamente dalla durata delle prestazioni di un’impresa di lavoro.

(4) I costi non possono essere caratterizzati come costi legati al tempo se sono inclusi nel calcolo del tasso generale di un’impresa.

(5) L’aggiustamento equo del tempo e dei costi legati al tempo non è consentito a meno che l’analisi a sostegno della proposta sia conforme alle disposizioni specificate altrove in questo contratto per quanto riguarda il calendario del progetto del contraente.

(h) maggiorazioni. Per ogni impresa i cui costi diretti sono identificati separatamente nella proposta, l’appaltatore deve proporre un tasso di spese generali, un tasso di profitto e, se del caso, un tasso di garanzia e di assicurazione. Le maggiorazioni devono essere determinate e applicate come segue:

(1) I tassi di spese generali devono essere negoziati, e possono essere soggetti a revisione e aggiustamento.

(2) I tassi di profitto devono essere negoziati, ma non devono superare il dieci per cento, a meno che il diritto ad un più alto tasso di profitto può essere dimostrato.

(3) L’appaltatore e il suo subappaltatore non sono ammessi spese generali o profitto sulle spese generali o profitto ricevuto da un subappaltatore, tranne nella misura in cui i costi del subappaltatore sono correttamente inclusi in altri costi diretti come specificato nel paragrafo (f) di questa clausola.

(4) Le tariffe generali saranno applicate ai costi diretti del lavoro eseguito da un’impresa, e non saranno consentite sui costi diretti del lavoro eseguito da un subappaltatore a tale impresa a qualsiasi livello, salvo quanto stabilito di seguito nei paragrafi (h)(6) e (h)(7) di questa clausola.

(5) I tassi di profitto saranno applicati alla somma dei costi diretti di un’impresa e le spese generali consentite sui costi diretti del lavoro eseguito da tale impresa.

(6) Le spese generali e gli utili saranno consentiti sui costi diretti del lavoro svolto da un subappaltatore all’interno di due livelli di un’impresa a tassi pari solo al cinquanta per cento delle spese generali e degli utili negoziati ai sensi dei paragrafi (h)(1) e (h)(2) di questa clausola per tale impresa, ma non superiore al dieci per cento quando combinato.

(7) Le spese generali e gli utili non sono consentiti sui costi diretti di un subappaltatore a più di due livelli al di sotto dell’impresa che richiede le spese generali e gli utili per i costi diretti del subappaltatore.

(8) Se le modifiche ai premi di cauzione o assicurazione di un appaltatore o subappaltatore sono calcolate come percentuale della variazione lorda del valore del contratto, le maggiorazioni per cauzione e assicurazione devono essere applicate dopo aver applicato tutte le spese generali e gli utili. I tassi di cauzione e assicurazione non sono applicati se i costi associati sono inclusi nel calcolo del tasso di spese generali di un’impresa.

(9) Nessuna maggiorazione è applicata ai costi di un’impresa diversi da quelli specificati qui.

(i) Su richiesta del funzionario contraente, l’appaltatore deve fornire tali altre informazioni che possono essere ragionevolmente necessarie per consentire la valutazione della proposta. Se la proposta include i costi significativi sostenuti da un subappaltatore sotto il secondo livello, l’ufficiale contraente può richiedere lo stesso dettaglio per quei costi come richiesto per i primi due livelli di subappaltatori, e le maggiorazioni sono applicate a questi costi del subappaltatore conformemente al paragrafo (h).

(j) Costi di preparazione della proposta. Se eseguiti dall’azienda che li richiede, i costi di preparazione della proposta devono essere inclusi nelle ore di lavoro proposte come costi diretti. Se eseguiti da un consulente esterno o da uno studio legale, i costi di preparazione della proposta devono essere trattati come altri costi diretti dell’azienda che li sostiene. Le richieste per i costi di preparazione della proposta devono includere quanto segue:

(1) Una copia del contratto o altra documentazione che identifica il consulente o la ditta, la portata dei servizi prestati, il modo in cui il consulente o la ditta doveva essere compensato, e se la compensazione è stata pagata su base oraria, le tariffe orarie completamente gravate e marcate per i servizi forniti.

(2) Se il compenso è stato pagato su base oraria, la documentazione della quantità di ore lavorate, comprese le descrizioni delle attività per le quali le ore sono state fatturate, e le tariffe applicabili.

(3) Prova scritta del pagamento dei costi richiesti. La sufficienza della prova sarà determinata dal funzionario contraente.

(k) I costi di preparazione della proposta sono consentiti solo se –

(1) La natura e la complessità del cambiamento o altra condizione che dà diritto ad un adeguamento equo garantisce la stima, la programmazione, o altro sforzo non ragionevolmente prevedibile al momento dell’aggiudicazione del contratto;

(2) I costi proposti non sono inclusi nei costi legati al tempo di un’impresa o nel tasso di spese generali; e

(3) I costi proposti sono stati sostenuti prima della determinazione unilaterale di un aggiustamento equo da parte di un ufficiale di gara alle condizioni di cui al paragrafo (o), o sono stati sostenuti prima del momento in cui la richiesta di aggiustamento equo è diventata altrimenti una questione in discussione.

(l) I costi diretti proposti, le maggiorazioni e i costi di preparazione della proposta sono ammissibili nella determinazione di un adeguamento equo solo se sono ragionevoli e altrimenti coerenti con i principi e le procedure dei costi del contratto stabiliti nella parte 31 del Federal Acquisition Regulation (48 CFR parte 31) in vigore alla data di questo contratto. La caratterizzazione dei costi come costi diretti, costi legati al tempo, o costi generali deve essere coerente con le pratiche contabili dell’azienda richiedente su altri lavori sotto questo contratto e altri contratti.

(m) Se il funzionario contraente determina che è nell’interesse del governo che il contraente proceda ad una modifica prima che la negoziazione di un adeguamento equo sia completata, il funzionario contraente può ordinare al contraente di procedere sulla base di una modifica unilaterale al contratto che aumenta o diminuisce il prezzo del contratto di un importo da determinare successivamente. Tale aumento o diminuzione non deve superare l’aumento o la diminuzione proposti dall’appaltatore.

(n) Se le parti non possono accordarsi su un adeguamento equo, l’ufficiale di gara può determinare unilateralmente l’adeguamento equo.

(o) L’appaltatore non ha diritto ai costi di preparazione della proposta sostenuti successivamente alla data di una determinazione unilaterale o di un rifiuto della richiesta se l’Ufficiale di Contratto emette una determinazione unilaterale o un rifiuto in una delle seguenti circostanze:

(1) L’appaltatore non riesce a presentare una proposta entro il tempo richiesto da questo contratto o il tempo che può essere ragionevolmente richiesto dall’Ufficiale di Contratto.

(2) Il contraente non riesce a presentare le informazioni supplementari richieste dal funzionario contraente entro il tempo ragionevolmente richiesto.

(3) L’accordo per un adeguamento equo non può essere raggiunto entro 60 giorni dalla presentazione della proposta del contraente o dal ricevimento delle informazioni supplementari richieste, nonostante gli sforzi diligenti del funzionario contraente per negoziare l’adeguamento equo.

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