Colorado Bike Laws

Prima di tutto, deve essere compreso che i ciclisti hanno il diritto assoluto di utilizzare le strade pubbliche e la responsabilità di seguire tutte le regole e segni come se fossero un veicolo a motore. Gli statuti rivisti del Colorado affermano chiaramente che ogni persona che guida una bicicletta su una strada ha tutti i diritti ed è soggetta a tutti i doveri applicabili al conducente di qualsiasi altro veicolo. (C.R.S. 42-4-1412(1)). Tuttavia, ci sono ulteriori regole che i ciclisti sono tenuti a seguire quando viaggiano su strade pubbliche:

1. I CICLISTI DEVONO GUIDARE RAGIONEVOLMENTE VICINO AL MARCIAPIEDE DESTRO. Se si guida al di sotto del limite di velocità, un ciclista è tenuto a guidare il più vicino possibile al cordolo destro o al bordo della strada. (C.R.S. 42-4-1412(5)). Le biciclette possono anche andare sulla spalla destra asfaltata quando è disponibile. Tuttavia, questo statuto riconosce cinque (5) eccezioni o situazioni in cui un ciclista non ha bisogno di andare il più vicino possibile al cordolo destro o al bordo della strada:

  • Quando si sorpassa un’altra bicicletta o un veicolo che procede nella stessa direzione
  • Quando ci si prepara a girare a sinistra
  • Quando le condizioni rendono il bordo destro della carreggiata insicuro o irragionevolmente insicuro per gli utenti della bicicletta, compresi, ma non limitati a:
    • I pericoli della superficie (es.e., pericoli del manto stradale (ad esempio, solchi nella pavimentazione o buche);
    • Una superficie stradale irregolare
    • Aperture di scarico
    • Debiti
    • Veicoli parcheggiati o in movimento o biciclette
    • Pedoni
    • Altri ostacoli; o
    • La corsia è troppo stretta per permettere ad un veicolo di sorpassare e superare in sicurezza una bicicletta.
  • Quando si utilizza una bicicletta in una corsia in cui il traffico sta girando a destra, ma il ciclista intende procedere dritto attraverso l’incrocio; e
  • Quando si guida su una strada o autostrada a senso unico che ha due (2) o più corsie. In questa situazione, il ciclista può anche pedalare il più vicino possibile al cordolo sinistro o al bordo della carreggiata.

2. LIMITAZIONI SULLA GUIDA A DUE (2) ANTERIORI. I ciclisti possono guidare due (2) biciclette affiancate, purché non impediscano o interrompano il normale flusso del traffico. (C.R.S. 42-4-1412(6)).

3. USO DELLE LUCI. Se si guida tra il tramonto e l’alba, un ciclista deve usare le luci. La legge richiede che un sistema di luci per le biciclette deve, come minimo, includere una luce bianca che è visibile da cinquecento (500) piedi davanti e un riflettore rosso sul retro che è visibile da tutte le distanze da cento (100) piedi a seicento (600) piedi quando direttamente di fronte a legittimi fari anabbaglianti. (C.R.S. 42-4-221)

4. USO DEI SEGNALI A MANO. Un ciclista è tenuto a segnalare di girare o fermarsi per 100 piedi. I segnali manuali sono i seguenti: una svolta a sinistra estendendo la mano e il braccio sinistro orizzontalmente; una svolta a destra estendendo la mano e il braccio sinistro verso l’alto, o estendendo la mano e il braccio destro orizzontalmente; una fermata o una diminuzione della velocità estendendo la mano e il braccio verso il basso. (C.R.S. 42-4-1412(9)).

5. CASCHI NON RICHIESTI E TELEFONI CELLULARI NON VIETATI. Per quanto questo sia sorprendente, riceviamo domande su questi argomenti. Non c’è nessuna legge che richiede ai ciclisti del Colorado di indossare il casco o impedisce loro di parlare al cellulare durante la guida. Si spera che la maggior parte dei ciclisti vedranno questo come un problema di buon senso nonostante qualsiasi legge formale in atto.

6. LE AUTO DEVONO DARE TRE (3) PIEDI DI SPAZIO QUANDO PASSANO UNA BICICLETTA. Quando un veicolo a motore supera una bicicletta, il veicolo deve dare al ciclista 3 piedi di separazione tra il lato destro del veicolo e questo include specchi e rimorchi. Inoltre, quando un veicolo a motore supera una bicicletta, non deve tornare a destra fino a quando non è al sicuro dalla bicicletta. (C.R.S. 42-4-1003).

42-4-1412. Funzionamento di biciclette e altri veicoli a propulsione umana

(1) Ogni persona che guida una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita avrà tutti i diritti e i doveri applicabili al conducente di qualsiasi altro veicolo ai sensi del presente articolo, eccetto per quanto riguarda i regolamenti speciali del presente articolo e eccetto per quanto riguarda quelle disposizioni che per loro natura non possono avere applicazione. Detti motociclisti devono conformarsi alle regole stabilite in questa sezione e nella sezione 42-4-221, e, quando utilizzano le strade e le autostrade all’interno delle città incorporate, sono soggetti alle ordinanze locali che regolano il funzionamento delle biciclette e delle biciclette elettriche assistite come previsto nella sezione 42-4-111.

(2) E’ intenzione dell’assemblea generale che nulla di quanto contenuto nella House Bill No. 1246, promulgato nella seconda sessione regolare della cinquantaseiesima assemblea generale, non sia in alcun modo interpretato per modificare o aumentare il dovere del dipartimento dei trasporti o di qualsiasi suddivisione politica di segnalare o mantenere autostrade o marciapiedi o per influenzare o aumentare la responsabilità dello stato del Colorado o di qualsiasi suddivisione politica sotto il “Colorado Governmental Immunity Act”, articolo 10 del titolo 24, C.R.S. sotto il “Colorado Governmental Immunity Act”, articolo 10 del titolo 24, C.R.S.

(3) Nessuna bicicletta o bicicletta elettrica assistita deve essere utilizzata per trasportare più persone contemporaneamente rispetto al numero per cui è progettata o attrezzata.

(4) Nessuna persona a cavallo di qualsiasi bicicletta o bicicletta elettrica assistita deve attaccare la stessa o se stesso a qualsiasi veicolo a motore su una strada.

(5)(a) Qualsiasi persona che utilizza una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su una strada a una velocità inferiore a quella normale del traffico deve guidare nella corsia di destra, fatte salve le seguenti condizioni:

(I) Se la corsia di destra disponibile per il traffico è abbastanza ampia da essere condivisa in modo sicuro con i veicoli in sorpasso, un ciclista deve guidare abbastanza a destra come giudicato sicuro dal ciclista per facilitare il movimento di tali veicoli in sorpasso a meno che altre condizioni lo rendano non sicuro.

(II) Un ciclista può utilizzare una corsia diversa da quella di destra quando:

(A) si prepara per una svolta a sinistra in un incrocio o in una strada privata o in un vialetto;

(B) sorpassa un veicolo più lento; o

(C) prende le precauzioni ragionevolmente necessarie per evitare pericoli o condizioni della strada.

(III) Avvicinandosi ad un incrocio dove sono permesse le svolte a destra e c’è una corsia dedicata alla svolta a destra, un ciclista può percorrere la parte sinistra della corsia dedicata alla svolta a destra anche se il ciclista non ha intenzione di girare a destra.

(b) Un ciclista non deve:

(I) superare o attraversare i pericoli ai margini della carreggiata, inclusi ma non limitati a oggetti fissi o mobili, veicoli parcheggiati o in movimento, biciclette, pedoni, animali, pericoli superficiali o corsie strette; o

(II) circolare senza un ragionevole margine di sicurezza sul lato destro della carreggiata.

(c) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita su una strada a senso unico con due o più corsie di traffico contrassegnate può guidare il più vicino possibile al marciapiede o al bordo sinistro della carreggiata, come giudicato sicuro dal ciclista, alle seguenti condizioni:

(I) Se la corsia di sinistra disponibile per il traffico è abbastanza larga da poter essere condivisa in modo sicuro con i veicoli in fase di sorpasso, un ciclista deve pedalare abbastanza a sinistra come giudicato sicuro dal ciclista per facilitare il movimento di tali veicoli in fase di sorpasso a meno che altre condizioni rendano non sicuro farlo.

(II) Non ci si aspetta che un ciclista sia obbligato a:

(A) Guidare sopra o attraverso i pericoli ai margini della carreggiata, inclusi ma non limitati a oggetti fissi o mobili, veicoli parcheggiati o in movimento, biciclette, pedoni, animali, pericoli di superficie o corsie strette; o

(B) Guidare senza un ragionevole margine di sicurezza sul lato sinistro della strada.

(6)(a) Le persone che guidano biciclette o biciclette elettriche assistite su una carreggiata non devono andare più di due alla volta, tranne che su percorsi o parti di strade riservate all’uso esclusivo delle biciclette.

(b) Le persone che guidano biciclette o biciclette elettriche assistite a due a due non devono ostacolare il normale e ragionevole movimento del traffico e, su una strada a corsie, devono guidare all’interno di una sola corsia.

(7) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita deve tenere almeno una mano sul manubrio in ogni momento.

(8)(a) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita che intende girare a sinistra deve seguire un percorso descritto nelle sezioni 42-4-901(1), 42-4-903, e 42-4-1007 o può effettuare una svolta a sinistra nel modo prescritto nel paragrafo (b) di questa sottosezione (8).

(b) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita che intende girare a sinistra deve avvicinarsi il più possibile al marciapiede o al bordo destro della carreggiata. Dopo aver attraversato la carreggiata intersecante fino all’angolo più lontano del cordolo o dell’intersezione dei bordi della carreggiata, il ciclista deve fermarsi, per quanto possibile, fuori dal traffico. Dopo essersi fermato, il ciclista deve cedere il passo al traffico che procede in entrambe le direzioni lungo la carreggiata che il ciclista stava utilizzando. Dopo aver ceduto e aver rispettato qualsiasi dispositivo ufficiale di controllo del traffico o ufficiale di polizia che regola il traffico sull’autostrada lungo la quale il ciclista intende procedere, il ciclista può procedere nella nuova direzione.

(c) Nonostante le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di questa sottosezione (8), la commissione dei trasporti e le autorità locali nelle loro rispettive giurisdizioni possono far posizionare dispositivi ufficiali di controllo del traffico sulle strade e quindi richiedere e dirigere che un corso specifico venga percorso.

(9)(a) Eccetto quanto diversamente previsto in questa sottosezione (9), ogni persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita deve segnalare l’intenzione di girare o fermarsi in conformità con la sezione 42-4-903 ; eccetto che una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita può segnalare una svolta a destra con il braccio destro esteso orizzontalmente.

(b) Un segnale di intenzione di girare a destra o a sinistra quando richiesto deve essere dato continuamente durante non meno degli ultimi cento piedi percorsi dalla bicicletta o dalla bicicletta elettrica assistita prima di girare e deve essere dato mentre la bicicletta o la bicicletta elettrica assistita è ferma in attesa di girare. Un segnale con la mano e il braccio non deve essere dato continuamente se la mano è necessaria per il controllo o il funzionamento della bicicletta o della bicicletta elettrica assistita.

(10)(a) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su e lungo un marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale deve cedere la precedenza a qualsiasi pedone e deve dare un segnale acustico prima di sorpassare e superare tale pedone. Una persona che va in bicicletta sulle strisce pedonali deve farlo in modo che sia sicuro per i pedoni.

(b) Una persona non deve guidare una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su e lungo un marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale dove tale uso di biciclette o biciclette elettriche assistite è vietato da dispositivi ufficiali di controllo del traffico o ordinanze locali. Una persona alla guida di una bicicletta o di una bicicletta elettrica assistita deve smontare prima di entrare in qualsiasi passaggio pedonale dove è richiesto dai dispositivi ufficiali di controllo del traffico o dalle ordinanze locali.

(c) Una persona che guida o cammina con una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su e lungo un marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale ha tutti i diritti e i doveri applicabili a un pedone nelle stesse circostanze, compresi, ma non solo, i diritti e i doveri concessi e richiesti dalla sezione 42-4-802.

(d) (Soppresso dall’emendamento, L. 2005, p. 1353, §1, effettivo dal 1 luglio 2005.)

(11)(a) Una persona può parcheggiare una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su un marciapiede a meno che non sia vietato o limitato da un dispositivo ufficiale di controllo del traffico o da un’ordinanza locale.

(b) Una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita parcheggiata su un marciapiede non deve ostacolare il movimento normale e ragionevole dei pedoni o di altro traffico.

(c) Una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita può essere parcheggiata sulla strada a qualsiasi angolo rispetto al marciapiede o al bordo della strada in qualsiasi luogo in cui sia consentito il parcheggio.

(d) Una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita può essere parcheggiata sulla strada a fianco di un’altra o più biciclette simili vicino al lato della strada o in qualsiasi luogo in cui sia consentito il parcheggio in modo tale da non ostacolare il normale e ragionevole movimento del traffico.

(e) In tutti gli altri aspetti, le biciclette o le biciclette elettriche assistite parcheggiate ovunque su una strada devono essere conformi alle disposizioni della parte 12 di questo articolo che regola il parcheggio dei veicoli.

(12)(a) Qualsiasi persona che viola qualsiasi disposizione di questa sezione commette un’infrazione stradale di classe 2; tranne che la sezione 42-2-127 non è applicabile.

(b) Qualsiasi persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita che viola qualsiasi disposizione di questo articolo diverso da questa sezione che è applicabile a tale veicolo e per il quale è specificata una pena è soggetto alla stessa pena specificata come qualsiasi altro veicolo, tranne che la sezione 42-2-127 non si applica.

(13) Su richiesta, l’organo di polizia competente compila un rapporto su un incidente con feriti o morti che coinvolge una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita sulle strade dello stato, anche se tale incidente non coinvolge un veicolo a motore.

(14) Ad eccezione di quanto autorizzato dalla sezione 42-4-111, il pilota di una bicicletta elettrica assistita non deve utilizzare il motore elettrico su una pista ciclabile o pedonale.

Statuto del Colorado sulle E-Bike

* § 42-4-1412. Utilizzo di biciclette e altri veicoli a propulsione umana

(1) Ogni persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita avrà tutti i diritti
e i doveri applicabili al conducente di qualsiasi altro veicolo ai sensi del presente articolo, tranne che per quanto riguarda
le norme speciali in questo articolo e tranne che per quanto riguarda quelle disposizioni che per loro natura
non possono avere applicazione. Detti motociclisti devono conformarsi alle regole stabilite in questa sezione
e nella sezione 42-4- 221, e, quando utilizzano strade e autostrade all’interno delle città
incorporate, sono soggetti alle ordinanze locali che regolano il funzionamento delle biciclette e delle
biciclette elettriche assistite come previsto nella sezione 42-4- 111.

(2) E’ intenzione dell’assemblea generale che nulla di quanto contenuto nel House Bill No. 1246,
emanato nella seconda sessione regolare della cinquantaseiesima assemblea generale, sarà in qualsiasi
modo interpretato per modificare o aumentare il dovere del dipartimento dei trasporti o di
qualsiasi suddivisione politica di segnalare o mantenere autostrade o marciapiedi o per influenzare o
aumentare la responsabilità dello stato del Colorado o di qualsiasi suddivisione politica sotto il “Colorado Governmental Immunity Act”, articolo 10 del titolo 24, C.R.S.

(3) Nessuna bicicletta o bicicletta elettrica assistita deve essere utilizzata per trasportare più persone alla volta
del numero per cui è progettata o attrezzata.

(4) Nessuna persona su qualsiasi bicicletta o bicicletta elettrica assistita deve attaccare la stessa o se stessa a qualsiasi veicolo a motore su una strada.

(5)
(a) Chiunque utilizzi una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su una strada a una velocità inferiore a quella normale del traffico deve circolare nella corsia di destra, alle seguenti condizioni:
(I) Se la corsia di destra disponibile per il traffico è sufficientemente larga da poter essere condivisa in modo sicuro con i veicoli in fase di sorpasso, un ciclista deve spostarsi abbastanza
a destra, come giudicato sicuro dal ciclista, per facilitare il movimento di
questi veicoli in fase di sorpasso, a meno che altre condizioni lo rendano non sicuro
.
(II) Un ciclista può utilizzare una corsia diversa da quella di destra quando:
(A) si prepara per una svolta a sinistra ad un incrocio o in una strada privata o in un vialetto;
(B) sorpassa un veicolo più lento; o
(C) prende le precauzioni ragionevolmente necessarie per evitare pericoli o
condizioni della strada.

(III) Avvicinandosi ad un incrocio dove sono permesse le svolte a destra e dove c’è una corsia dedicata alla svolta a destra, un ciclista può percorrere la parte sinistra della corsia dedicata alla svolta a destra anche se il ciclista non intende girare a destra.

(b) Un ciclista non deve:
(I) superare o attraversare i pericoli ai margini della carreggiata, compresi, ma non solo, oggetti fissi o mobili, veicoli parcheggiati o in movimento, biciclette, pedoni, animali, pericoli in superficie o corsie strette; o
(II) circolare senza un ragionevole margine di sicurezza sul lato destro della strada.

(c) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita su una strada a senso unico con due o più corsie segnalate può guidare tanto vicino al bordo sinistro della carreggiata quanto lo ritiene sicuro, alle seguenti condizioni:
(I) Se la corsia di sinistra disponibile per il traffico è sufficientemente larga da poter essere condivisa in modo sicuro con i veicoli in fase di sorpasso, un ciclista deve spostarsi abbastanza
a sinistra per facilitare il movimento di
tali veicoli in fase di sorpasso, a meno che altre condizioni lo rendano non sicuro
.
(II) Non ci si aspetta che un ciclista sia obbligato a:
(A) Guidare sopra o attraverso i pericoli ai margini della carreggiata,
inclusi ma non limitati a oggetti fissi o mobili, veicoli parcheggiati
o in movimento, biciclette, pedoni, animali, pericoli di superficie
o corsie strette; o
(B) Guidare senza un ragionevole margine di sicurezza sul lato sinistro
della carreggiata.

(6)
(a) Le persone che guidano biciclette o biciclette elettriche assistite su una strada non devono guidare più di due persone alla volta, tranne che su sentieri o parti di strade riservate all’uso esclusivo delle biciclette.
(b) Le persone che guidano biciclette o biciclette elettriche assistite a due a due non devono ostacolare il normale e ragionevole movimento del traffico e, su una strada a corsie
, devono guidare all’interno di una sola corsia.

(7) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita deve tenere almeno una mano sul manubrio in ogni momento.
(8)
(a) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita che intende girare a sinistra
deve seguire un percorso descritto nelle sezioni 42-4- 901(1), 42-4- 903, e 42-4-
1007 o può effettuare una svolta a sinistra nel modo prescritto nel paragrafo (b) di questa
sezione (8).
(b) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita che intende girare a sinistra

deve avvicinarsi il più possibile alla curva a destra o al bordo
della carreggiata. Dopo aver attraversato la carreggiata intersecante fino all’angolo più lontano del marciapiede o dell’intersezione dei bordi della carreggiata, il ciclista deve fermarsi, per quanto possibile, fuori dal traffico. Dopo essersi fermato, il ciclista deve cedere a qualsiasi traffico che procede in entrambe le direzioni lungo la carreggiata che il ciclista stava utilizzando. Dopo aver ceduto e aver rispettato qualsiasi dispositivo ufficiale di controllo del traffico o ufficiale di polizia che regola il traffico sulla strada lungo la quale il ciclista intende procedere, il ciclista può procedere nella nuova direzione.
(c) Nonostante le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di questa sottosezione (8),
la commissione dei trasporti e le autorità locali nelle loro rispettive
giurisdizioni possono far posizionare dispositivi ufficiali di controllo del traffico sulle strade
e quindi richiedere e dirigere che un corso specifico venga percorso.

(9)
(a) Eccetto quanto diversamente previsto in questa sottosezione (9), ogni persona che guida una
bicicletta o una bicicletta elettrica assistita deve segnalare l’intenzione di girare o fermarsi in
conformità con la sezione 42-4- 903 ; eccetto che una persona che guida una bicicletta o una
bicicletta elettrica assistita può segnalare una svolta a destra con il braccio destro esteso
in orizzontale.
(b) Un segnale di intenzione di girare a destra o a sinistra quando richiesto deve essere dato
continuamente durante non meno degli ultimi cento piedi percorsi dalla
bicicletta o bicicletta elettrica assistita prima di girare e deve essere dato mentre la
bicicletta o bicicletta elettrica assistita è ferma in attesa di girare. Un segnale con la mano e il braccio non deve essere dato continuamente se la mano è necessaria per il controllo o il funzionamento della bicicletta o della bicicletta elettrica assistita.

(10)
(a) Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su e lungo un
marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale deve
dare la precedenza a qualsiasi pedone e dare un segnale acustico prima di
sorpassare e superare tale pedone. Una persona che guida una bicicletta su un
passaggio pedonale deve farlo in modo che sia sicuro per i pedoni.
(b) Una persona non deve guidare una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su e lungo
un marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale dove
questo uso di biciclette o biciclette elettriche assistite è vietato da dispositivi ufficiali di controllo del traffico o da ordinanze locali. Una persona che guida una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita deve smontare prima di entrare in un passaggio pedonale dove ciò è richiesto dai dispositivi ufficiali di controllo del traffico o dalle ordinanze locali.

(c) Una persona che guida o cammina su una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita su e
lungo un marciapiede o un sentiero o attraverso una strada su e lungo un passaggio pedonale
ha tutti i diritti e i doveri applicabili a un pedone nelle stesse
circostanze, compresi, ma non solo, i diritti e i doveri concessi e
richiesti dalla sezione 42-4- 802.
(d) (Soppresso dalla modifica, L. 2005, p. 1353, §1, in vigore dal 1° luglio 2005.)

(11)
(a) Una persona può parcheggiare una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita su un marciapiede, a meno che non sia
proibito o limitato da un dispositivo ufficiale di controllo del traffico o da un’ordinanza locale.
(b) Una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita parcheggiata su un marciapiede non deve ostacolare
il normale e ragionevole movimento dei pedoni o di altro traffico.
(c) Una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita può essere parcheggiata sulla strada a qualsiasi angolo
del marciapiede o del bordo della strada in qualsiasi luogo dove il parcheggio è consentito.
(d) Una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita può essere parcheggiata sulla strada accanto a
un’altra bicicletta o biciclette vicino al lato della strada o in qualsiasi luogo
dove il parcheggio è consentito in modo tale da non ostacolare il normale e
ragionevole movimento del traffico.
(e) In tutti gli altri aspetti, le biciclette o le biciclette a pedalata assistita parcheggiate ovunque
su una strada devono essere conformi alle disposizioni della parte 12 del presente articolo
che regola il parcheggio dei veicoli.

(12)
(a) Chiunque violi qualsiasi disposizione di questa sezione commette un’infrazione stradale di classe 2
misdemenziale; tranne che la sezione 42-2- 127 non è applicabile.
(b) Chiunque guidi una bicicletta o una bicicletta a pedalata assistita che violi qualsiasi disposizione del presente articolo diversa da questa sezione, applicabile a tale veicolo e per la quale è prevista una sanzione, sarà soggetto alla stessa sanzione prevista per qualsiasi altro veicolo, ad eccezione della sezione 42-2-127 che non si applica.

(13) Su richiesta, l’organo di polizia competente compila un rapporto
concernente un incidente con feriti o morti che coinvolge una bicicletta o una bicicletta elettrica assistita
sulle strade dello stato, anche se tale incidente non coinvolge un veicolo a motore
.

(14)
(a)
(I) una persona può guidare una bicicletta a pedalata assistita di classe 1 o classe 2 su una
pista ciclabile o pedonale dove le biciclette sono autorizzate a viaggiare.
(II) Un’autorità locale può vietare l’utilizzo di una bicicletta a pedalata assistita di classe 1 o classe 2
su una pista ciclabile o pedonale sotto la sua
giurisdizione.

(b) Una persona non può utilizzare una bicicletta a pedalata assistita di classe 3 su una pista ciclabile o pedonale a meno che:
(I) La pista sia all’interno di una strada o autostrada; o
(II) L’autorità locale permette il funzionamento di una bicicletta a pedalata assistita di classe 3 su una pista sotto la sua giurisdizione.

(15)
(a) Una persona di età inferiore ai sedici anni non può guidare una bicicletta elettrica di classe 3 su qualsiasi strada, autostrada o pista ciclabile o pedonale; eccetto che una persona di età inferiore ai sedici anni può guidare come passeggero su una bicicletta elettrica di classe 3 progettata per accogliere passeggeri.
(b) Una persona non può operare o viaggiare come passeggero su una bicicletta a pedalata assistita di classe 3 a meno che:
(I) Ogni persona di età inferiore ai diciotto anni indossi un casco protettivo di un tipo e modello fabbricato per l’uso da parte degli operatori di
biciclette;
(II) Il casco protettivo sia conforme al modello e alle specifiche stabilite
dalla United States Consumer Product Safety Commission o
dall’American Society for Testing and Materials; e
(III) Il casco protettivo è fissato correttamente sulla testa della persona con
un cinturino per il mento mentre la bicicletta elettrica assistita di classe 3 è in movimento.

(c) Una violazione della sottosezione (15)(b) di questa sezione non costituisce negligenza
o negligenza di per sé nel contesto di qualsiasi reclamo o causa civile per lesioni personali
che richieda danni.

Citare come C.R.S. § 42-4- 1412

(28.5) “Bicicletta elettrica assistita” significa un veicolo con due o tre ruote,
pedali completamente azionabili, e un motore elettrico che non supera i settecento
cinque watt di potenza. Le biciclette elettriche assistite devono inoltre essere conformi a una delle tre classi seguenti:
(a) “bicicletta elettrica assistita di classe 1”: una bicicletta elettrica assistita
dotata di un motore che fornisce assistenza solo quando il ciclista sta pedalando e che cessa di fornire assistenza quando la bicicletta raggiunge una velocità di
venti miglia all’ora.
(b) “bicicletta a pedalata assistita di classe 2”: una bicicletta a pedalata assistita
dotata di un motore che fornisce assistenza indipendentemente dal fatto che il
conducente stia pedalando, ma cessa di fornire assistenza quando la bicicletta raggiunge
una velocità di venti miglia all’ora.
(c) “Bicicletta a pedalata assistita di classe 3”: una bicicletta a pedalata assistita
dotata di un motore che fornisce assistenza solo quando il guidatore pedala e che cessa di fornire assistenza quando la bicicletta raggiunge una velocità di
circa ventotto miglia all’ora.

*Per la storia, la legge sulla bicicletta o C.R.S. Sezione 42-4-1412 è stata modificata nel 2005 per dare ai ciclisti più flessibilità nel giudicare quali sono le condizioni di sicurezza per la guida sulla strada.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.